(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 12 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo  quale
fondamentale  espressione  e fattore di liberta', di solidarieta', di
progresso civile, culturale ed economico.
  2.  La  Regione,  nell'ambito  delle  competenze  e  dei   principi
statutari,   valorizza  in  particolare  la  funzione  di  promozione
sociale,  di  servizio  e  di  innovazione  perseguita  dalle  libere
associazioni  costituite  senza  scopo  di  lucro ed aventi finalita'
sociali, culturali, scientifiche, educative,  ricreative,  turistiche
naturali,  di  protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio
storico, culturale, artistico.
  3. La Regione favorisce il ruolo degli Enti locali nella diffusione
e  valorizzazione  delle  realta'  associative  di  ogni  ispirazione
ideale,  culturale,  etnica,  religiosa,  che  concorrono  alla  vita
democratica.
  4. La Regione favorisce inoltre interventi e progetti di formazione
professionale   degli   operatori   addetti   alle   attivita'  delle
associazioni.